Reclami
Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, il contraente, l’assicurato, il beneficiario, il danneggiato e qualsivoglia soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione di un reclamo, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario e/o all’Impresa preponente.
Eventuali reclami possono essere inviati all’intermediario/agente:
Satec Srl
A mezzo posta raccomandata a: viale Ancona, 22, 30172 Venezia
In alternativa a mezzo Posta elettronica certificata (PEC): satec@pec.satecgroup.eu
Satec srl provvederà a trasmettere senza ritardo all’ Impresa preponente interessata i reclami ricevuti relativi al comportamento proprio o di un dipendente o collaboratore, dandone contestuale notizia al reclamante. Le Imprese preponenti gestiscono i reclami presentati con riferimento ai comportamenti degli agenti/ intermediari di cui si avvalgono per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa. In caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, l’Intermediario collaborante, o suoi dipendenti/collaboratori, che riceve un reclamo lo trasmette con immediatezza all’Intermediario principale per conto del quale svolge l’attività di intermediazione assicurativa oggetto del reclamo, dandone contestuale notizia al reclamante. L’informativa al reclamante può essere fornita direttamente dall’Intermediario principale.
Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, vengono dal reclamante rivolti per iscritto direttamente a ciascuna Impresa preponente interessata ai seguenti recapiti:
- Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Servizio reclami, Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona (VR) reclami@cattolicaassicurazioni.itFax: 045/8372354 PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it – Servizio Reclami di Gruppo
- Lloyd’s – Servizio reclami, Corso Garibaldi 86, 20121 Milano (MI) servizioreclami@lloyds.com
- UnipolSai Assicurazioni S.p.a. – Reclami ed assistenza specialistica clienti, Via dell’Unione Europea 3B, 20097 San Donato Milanese (MI) reclami@unipolsai.it
- Vittoria Assicurazioni S.p.a. – Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano (MI) servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it
- AXIS Specialty Europe SE, Complaints Manager, Mount Herbert Court 34, Upper Mount Street Dublin 2 Ireland complaintsmanagereurope@axiscapital.com
- Argoglobal Assicurazioni S.p.a. – Ufficio reclami, via Guido D’Arezzo 14, 00198 Roma (RM) reclami@ariscom.it
- Tua Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazioni Società Cooperativa Servizio Reclami di Gruppo, Lungadige Cangrande, 16 37126 Verona (Italia), reclami@tuaassicurazioni.it
Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo del reclamante; numero della polizza o nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
L’Impresa preponente gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.
Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’Impresa nel termine massimo di 45 giorni, il reclamante potrà rivolgersi
Ad IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma – fax 06 42133 206 – PEC : tutela.consumatore@pec.ivass.it utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell’IVASS. https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf
www.ivass.it sezione Per i Consumatori – Reclami – “Guida ai reclami”), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’ Impresa preponente.
Il reclamo ad IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze, allegando altresì copia del reclamo presentato all’intermediario e/o all’Impresa e dell’eventuale riscontro fornito.
Per la risoluzione di lite transfrontaliere il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo all’IVASS o anche direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo all’apposito sito della Commissione Europea
disponibile qui: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en
richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Una guida per la presentazione dei reclami e ulteriori utili informazioni sono messe a disposizione dei consumatori anche sul sito web ufficiale di IVASS.
disponibile qui: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, rimane la possibilità per il reclamante di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria e ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
Il reclamante potrà attivare: la procedura prevista dall’Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri RC Auto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RC Auto la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000,00 €; la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, secondo quanto previsto dall’art. 3 del suddetto Decreto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (RCA) e natanti (RC Natanti); la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, presentando specifica istanza ai sensi dell’art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall’art. 16 del citato decreto per le controversie in materia degli altri rami danni ad esclusione dell’RC Auto.